Il bando ISI Inail è l’oggetto del desiderio di moltissime aziende che hanno in programma la sostituzione di uno o più macchinari.
La misura offre infatti un contributo a fondo perduto pari al 65% dell’investimento fino a un massimo di 130.000 euro.
L’obiettivo del bando ISI è da sempre la riduzione dei rischi per i lavoratori. Ciò porta molti imprenditori a ritenere – erroneamente – che qualunque progetto migliorativo della sicurezza possa rientrare nel bando.
Non è così: l’Inail ogni anno definisce con grande precisione gli assi di intervento e le tipologie di progetto ammissibili. I requisiti cambiano sulla base della tipologia di progetto e, in molti casi, risultano estremamente rigidi.
Ma allora, come si può finanziare la sostituzione di macchinari mediante il bando ISI Inail?

Uno dei parametri basilari è da sempre l’età della macchina da sostituire.
Fino all’edizione 2023/24 lo scenario era il seguente:
- Macchinari “ante 1996” (ovvero privi di marcatura CE e non conformi alla direttiva 98/37/CE): sostituibili in funzione della riduzione dei rischi infortunistici di natura meccanica (taglio, elettrocuzione, ustione…). L’assenza di marcatura CE è in un certo senso fattore di rischio di per se stessa.
- Macchinari prodotti tra 1996 e 2010 circa (conformi cioè alla direttiva 98/37/CE ma non alla 2006/42/CE): sostituibili in funzione della riduzione dei rischi infortunistici di natura meccanica (taglio, elettrocuzione, ustione…).
- Macchinari prodotti dal 2010 in poi (conformi alla direttiva 2006/42/CE): sostituibili in relazione a rischi “tecnopatici” come rumore o vibrazioni.
L’edizione 2024/25 presenta uno scenario radicalmente diverso:
- Macchinari “ante 1996” (ovvero privi di marcatura CE e non conformi alla direttiva 98/37/CE): sostituibili in funzione della riduzione dei rischi infortunistici di natura meccanica (taglio, elettrocuzione, ustione…). L’assenza di marcatura CE è in un certo senso fattore di rischio di per se stessa.
- Macchinari prodotti tra 1996 e 2010 circa (conformi cioè alla direttiva 98/37/CE ma non alla 2006/42/CE): sostituibili in relazione a rischi “tecnopatici” come rumore o vibrazioni.
- Macchinari prodotti dal 2010 in poi (conformi alla direttiva 2006/42/CE): sostituzione NON ammissibile a bando.
Eccezione: le micro-piccole imprese che operano in alcuni settori di attività specifici (lapideo, legno, mobile…) possono ancora sostituire macchinari prodotti fino al 2010 in relazione a rischi infortunistico-meccanici. L’elenco dei settori specifici è disponibile qui (pag. 5-6).

Teniamo presente che:
- i rischi infortunistico-meccanici sono fattispecie abbastanza comuni e facilmente dimostrabili…
- …mentre i rischi tecnopatici sono molto difficili da dimostrare e devono comunque essere attestati e monitorati con grande precisione nel Documento di Valutazione Rischi e nei relativi allegati.
Pochissime aziende dispongono dei requisiti per tentare la strada dei rischi tecnopatici: c’è il rischio davvero concreto di investire tempo, risorse ed energie in progetti destinati ad arenarsi prima ancora di partire, o alla bocciatura da parte dell’Inail.
Attenzione! In tutti i casi:
- i rischi devono essere opportunamente descritti all’interno del Documento di Valutazione Rischi (DVR) aziendale.
- è necessario disporre della documentazione tecnica ufficiale del macchinario da sostituire (manuale, scheda tecnica…), cosa non semplice nel caso di macchine particolarmente datate.
- la macchina da sostituire deve essere ancora in uso! Se è ferma in magazzino, non comporta rischi per la sicurezza.

CONCLUSIONI
Quest’anno per gran parte delle aziende sarà difficile poter ricorrere al bando Inail per sostituire macchinari.
Chi non dispone di una macchina vecchia di almeno 29 anni (ante 1996) o non rientra nei settori di attività specifici, si troverà probabilmente tagliato fuori.
La nostra sensazione è che questa edizione del bando ecceda in rigidità, specialmente se paragoniamo la definizione di “macchinario obsoleto” entrata in vigore con Industria 5.0.
Il piano Industria 5.0 riconosce come obsoleto un macchinario con almeno 9 anni di età (7 anni di ammortamento + 2 due anni ulteriori): vent’anni in meno rispetto al requisito per il bando ISI Inail!
Sarebbe a nostro avviso più appropriato aggiornare i criteri differenziando tra macchine antecedenti e successive alla “rivoluzione digitale”, che ha generalmente comportato un innalzamento dei livelli di sicurezza per via dell’incremento in automazione e dell’interconnessione dei macchinari.

Nel frattempo bisogna tuttavia giocare con le regole già stabilite.
Se la vostra azienda ha in programma la sostituzione di macchinari, il nostro consiglio è di verificare in prima battuta:
- se i macchinari da sostituire sono antecedenti al 1996 (privi di marcatura CE)…
- …o in alternativa se sono anteriori al 2010 e l’azienda è una Micro-Piccola Impresa che rientra fra i settori specifici (identificati per codice Ateco di attività)
Nel caso, potrete approfondire gli ulteriori requisiti di un bando senza dubbio complesso, ma che resta uno dei migliori strumenti agevolativi per le imprese.
L’elenco dei settori specifici è disponibile qui (pag. 5-6).
Per richiedere una consulenza, scriveteci a info@derosaproject.it

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